Statuto & Regolamenti

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Statuto Università Popolare LUCE
FAQ sulla Certificazione delle Competenze

Cosa è la certificazione delle competenze?

E’ l’atto mediante il quale si attesta che una persona, valutata secondo regole prestabilite, possiede i requisiti necessari per operare con competenza e professionalità in un determinato settore di attività. Conferisce al mercato un’informazione di terza parte indipendente sulle competenze della persona certificata conferendo un vantaggio competitivo nei confronti di altri soggetti non certificati.

Come può essere conseguita la certificazione delle competenze?

Ai fini del conseguimento della certificazione, il candidato deve innanzitutto verificare di essere in possesso dei requisiti di ammissione al processo valutativo riportati nello schema di certificazione. Il candidato che dimostri il possesso di questi requisiti viene ammesso a svolgere l’esame di certificazione. Se l’esame viene superato e la documentazione relativa al candidato risulta completata, al candidato viene rilasciato il certificato delle competenze e contemporaneamente viene iscritto nel registro delle persone certificate.

La certificazione delle competenze in cosa differisce dal titolo di studio?

Il titolo di studio è un qualcosa di statico in quanto attesta il superamento di un corso di studi in un determinato momento storico ma non garantisce che la persona mantenga nel tempo le conoscenze e le abilità conseguite. La certificazione delle competenze è un qualcosa di dinamico che segue nel tempo il percorso professionale della persona garantendo il mantenimento nel tempo delle competenze certificate.

La certificazione delle competenze abilita allo svolgimento di una determinata attività?

La certificazione non è un titolo abilitante per lo svolgimento di un’attività professionale ma è un’attestazione che la persona certificata possiede le competenze, oggettivamente evidenziate e valutate nel processo di certificazione, per operare con professionalità in conformità ai requisiti di qualità prefissati e/o resi cogenti da disposizioni normative.

Sono un professionista da oltre 20 anni iscritto nell’albo del mio ordine a cosa mi serve il certificato delle competenze?

La certificazione delle persone non consente di svolgere attività che il soggetto certificato non possa già svolgere nel rispetto dell’ordinamento vigente. La stessa assicura che determinate persone possiedano, mantengano e migliorino nel tempo la necessaria competenza e professionalità; questo significa che attraverso la certificazione viene offerto al mercato (clienti) un rilevatore di professionalità immediato, oggettivo e garantito da un ente terzo e non dallo stesso professionista, con un livello di attendibilità notevolmente diverso.

Si può rilasciare la certificazione delle competenze per le “professioni non organizzate”?

L’ordinamento delle professioni non organizzate – nel quale, si noti bene, “L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomiasulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei  servizi, della responsabilità del professionista”(art.1,co.4) è caratterizzato dal principio della “Autoregolamentazione volontaria”(art.6), nella quale la qualificazione della prestazione professionale si basa sul la conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

In base a quale normativa si può specificare che la certificazione delle competenze è qualificante e spendibile per coloro che svolgono “professioni non organizzate”?

La Commissione Europea ha specificato che le certificazioni di competenze sono ben differenti dai Corsi di formazione, seguendo una normativa diversa. Tale circostanza chiarita ufficialmente dal Direttore Generale della DG Qualifiche, Carlo Scatoli, si basa su un pilastro normativo: la Decisione n.646/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo che obbliga le pubbliche amministrazioni a prevedere requisiti che garantiscano la partecipazione dei cittadini europei in possesso di titoli equipollenti, come le certificazioni delle competenze, ed è relativa ad un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE.

L’applicazione di una decisione della Comunità Europea non può  essere scelta arbitraria di un Paese, per nessuna ragione, altrimenti , verrebbe meno il principio della gerarchia delle fonti del diritto.

L’attestato di qualifica professionale acquisito attraverso la certificazione delle competenze tiene conto di quanto previsto dalle Direttive Europee (nn.89/48, 92/51,99/42) e dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente del 23 aprile 2008 (2008/C111/01).

L’Italia è tra i Paesi europei che permettono di ottenere via convalida tutte le qualifiche incluse nel quadro nazionale delle qualifiche (cf. 2018 Validation Inventory, Synthesis report, p. 27, aggiungendovi anche lo studio sulla convalida recentemente pubblicato), con l’eccezione delle qualifiche per professioni mediche regolamentate di alto livello, che in nessun paese  si possono ottenere via convalida. Anche in altri Paesi Europei, tra cui Irlanda e  Paesi Bassi, ma dovunque, la prestazione di cure (non un’attività medica, ma di complemento e ausilio all’opera medica) è uno dei campi naturali di sviluppo delle competenze in contesto informale” (così commentato dalla Commissione Europea a supporto normativo dei principi di certificazione di competenza).

Gli attestati di qualifica rilasciati da Università Popolare LUCE e certificati in collaborazione con l’Associazione Professionale Validacert sono, altresì, pienamente rispondenti anche a quanto previsto dal decreto 8.1.2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, riguardante l’istituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ), che rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Europeo delle Qualifiche di cui alla Raccomandazione 22.5.2017 del Consiglio dell’Unione Europea, con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework EQF) e di coordinare il sistema delle qualifiche nazionali con quelli degli altri paesi, esigenza che era stata già riconosciuta nella Conferenza Stato/Regioni del 20.12.2012, ove si era dato atto che le certificazioni di competenze devono fanno riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) di cui alla Raccomandazione 23.4.2008 del Parlamento Europeo e successive determinazioni.

In ambito nazionale i capisaldi, imprescindibili sono il D.Lgs 16/2013, la Legge 4/2013 sino all’ultimo Decreto del Ministero del Lavoro del 5 Gennaio 2021.

Ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 art. 3 comma 4, il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti principi:

  1. l’individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull’esplicita richiesta della persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;
  2. i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell’individuazione e validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente.

 

Il cittadino in possesso di una certificazione delle competenze può partecipare ad un concorso pubblico?

I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione” Punto sul quale interviene, ancora una volta, in via definitiva, il Consiglio di Stato, allorquando stabilisce che le certificazioni di competenze hanno validità di atto pubblico .

Chi può rilasciare la certificazione delle competenze?

La certificazione delle competenze può essere rilasciata da un Organismo di Certificazione operante ai sensi della Norma ISO 17024 “Requisiti generali per gli organismi che operano nella Certificazione delle Persone”.

Cosa significa operare sotto accreditamento?

Operare sotto accreditamento significa che l’Organismo di Certificazione delle competenze, per quella specifica figura certificata, per la quale esiste una norma di riferimento,può rilasciare titoli spendibili sul mercato del lavoro, con ancor maggior forza se viene anche certificata come azienda formativa ai sensi della UNI ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2018, dopo essere stato valutato idoneo dalle società di certificazione qualificate e accreditate da Accredia a rilasciare la certificazione per la rispondenza delle metodologie e dei programmi progettuali per la certificazione delle competenze. L’accreditamento costituisce quindi una garanzia sul valore e la credibilità delle certificazioni rilasciate a tutela delle persone che devono certificarsi.

Possono esistere certificazioni non accreditate (non sotto accreditamento)?

Si possono esistere certificazione che vengono emesse anche in assenza di accreditamento.

In questo caso però occorrono alcune precisazioni:

Se esiste una norma di riferimento: La certificazione deve essere obbligatoriamente accreditata in quanto espressamente previsto dall’art. 4 del DLgs 13/2013 che al comma 5 recita “Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti pubblici titolari, gli enti titolati, per l’erogazione di servizi di certificazione delle competenze in conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili, devono essere in possesso dell’accreditamento da parte dell’organismo nazionale italiano di accreditamento”.

Eventuali certificazioni rilasciate senza accreditamento necessitano quindi di essere sanate a seguito dell’accreditamento dell’Organismo di certificazione che le ha rilasciate, altrimenti sono illegittime.

 

Se non esiste una norma di riferimento: La certificazione non può essere rilasciata sotto accreditamento. In questa ipotesi è opportuno verificare se l’Organismo che la rilascia è accreditato per altre figure professionali. Se la risposta è affermativa esiste comunque una garanzia per il richiedente sulla correttezza delle procedure dell’Organismo che la rilascia.

Qual è la durata della certificazione? Ha una durata illimitata?

La certificazione delle competenze ha una durata variabile in funzione del tipo di figura certificata e la stessa è precisata nello schema di certificazione. Durante il periodo di validità della certificazione la persona certificata è sottoposta a sorveglianza (mantenimento) annuale.

Alla scadenza del periodo di validità la certificazione è poi soggetta alla procedura di rinnovo.

Cosa significa sorveglianza (mantenimento)?

Ogni anno la persona certificata è sottoposta ad un controllo che verifica la permanenza delle condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato. Solitamente si tratta di una verifica documentale. La persona certificata deve produrre la documentazione indicata alla voce specifica nello schema di certificazione. Tale documentazione verrà valutata dall’Organismo di certificazione delle competenze e, all’esito positivo della verifica, verrà emesso il nuovo certificato in cui rimarranno invariate la data di prima emissione e di scadenza mentre sarà aggiornata la data di ultima emissione.

Cosa significa rinnovo?

E’ la procedura che viene attivata alla scadenza del certificato e che porta, in conformità a quanto previsto nello specifico schema di certificazione, al rilascio di un nuovo certificato. Quest’ultimo mantiene inalterato il numero e la data del rilascio originario ma modifica la data di scadenza finale che viene spostata al termine del nuovo periodo di validità della certificazione.

In funzione di quanto previsto dallo schema di certificazione la verifica può essere solo documentale o può prevedere il superamento di un esame che può essere anche diverso da quella di prima certificazione.

Se non già posseduti, come posso acquisire i requisiti di formazione eventualmente previsti dallo schema di certificazione?

I requisiti di formazione eventualmente previsti in uno schema di certificazione possono essere acquisiti come previsto nello schema stesso o nella norma di riferimento. Solitamente chi non fosse in grado di produrre le evidenze richieste può acquisirle mediante un percorso formativo anche di tipo non formale ovvero che si svolge al di fuori delle strutture d’istruzione e di formazione istituzionali.

E’ sufficiente la sola frequenza di un Corso di Formazione per poter richiedere la certificazione?

Il superamento di un Corso di Formazione specifico può essere uno dei requisiti per richiedere la certificazione ma non certamente l’unico. Oltre alla formazione, il professionista solitamente deve anche dimostrare il possesso della competenza professionale posseduta fornendo l’evidenza di adeguata esperienza lavorativa nel settore di interesse. Il certificato in ogni caso potrà essere rilasciato solo previo superamento dell’esame di certificazione.

Cosa significa corso qualificato?

La qualifica di un corso, rilasciata da un Organismo di Certificazione di terza parte indipendente, costituisce un’attestazione di conformità del programma formativo del corso ai requisiti di formazione specifica previsti nello schema di certificazione;  infatti verifica che i programmi formativi del corso qualificato rispondano agli standard di qualità indicati dagli schemi di qualificazione dell’Organismo, non entra però nel merito della professionalità del docente e/o della modalità di svolgimento delle lezioni.

Come posso acquisire i requisiti di competenza previsti dallo schema di certificazione?

Le competenze possono essere acquisite nello svolgimento, in modo professionale e continuativo, dell’attività di cui alla certificazione che si intende acquisire. Il percorso professionale è indispensabile per mettere in pratica le conoscenza e le abilità conseguite attraverso percorsi formativi di tipo formale e o non formale.

Posso autodichiarare le competenze per accedere alla certificazione?

L’esperienza professionale prevista dallo schema di certificazione deve essere indicata nel Curriculum Vitae ed essere auto dichiarata ma della stessa può essere anche necessario produrre l’evidenza oggettiva. Per questo aspetto occorre quindi porre particolare attenzione a quanto riportato nello schema di certificazione nella parte relativa all’accesso al processo valutativo per valutare quale sia la documentazione necessaria.

Perché scegliere Università Popolare LUCE per acquisire la propria certificazione?

Perché piccolo è bello! Con Università Popolare LUCE le persone non diventano mai numeri. Il rapporto con le persone è l’aspetto fondamentale dell’attività di LUCE che fa della soddisfazione del cliente uno dei punti di forza della propria attività.

In questo senso, al fine di individuare opportunità di miglioramento, sono esaminate in maniera continuativa le informazioni di ritorno dai clienti e dalle altre parti interessate.

Convenzione di Lisbona & Validità Titoli
DPRV10MARZO 1982 N. 162 - Corsi di Perfezionamento

D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162
Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di
specializzazione e dei corsi di perfezionamento.

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